La ISOPAN s.p.a ha inserito un nuovo prodotto, che possiamo proporre come soluzione tecnica per la creazione di facciate ventilate con diverse finiture.

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Questi sono alcuni prototipi delle nostre cucine progettate e realizzate da noi seguendo le idee dei nostri clienti.

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Il Ministero dell’Istruzione ha recentemente messo a disposizione oltre 320 milioni di euro nell’ambito dell’edilizia scolastica. Tutte le risorse saranno in erogazione direttamente agli enti locali e si aggiungano adl 510 mlioni stanziati il 10 Marzo. La sicurezza dei nostri ragazzi è un aspetto fondamentale e da non sottovalutare per la loro e per la nostra sicurezza, pertanto le risorse erogate saranno fondamentali per usufruire di tutta le tecnologie a basso consumo oggi a disposizione.

Già in passato la giurisprudenza amministrativa, prima dell’informativa introdotta con l’articolo 6 del DPR, aveva definito che “la realizzazione di un pergolato sul lastrico solare di un edificio esistente, destinato a sostenere un impianto di produzione di energia elettrica, costituisce opera edilizia soggetta al regime delle opere assentibili (ex art. 22 d.P.R. 380/01)”. L’installazione di pannelli fotovoltaici, infatti, si considera attività edilizia libera, solo se i pannelli sono aderenti o integrati nei tetti o coperture di edifici esistenti (dal T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, sent. 15 giugno 2015, n. 883).”
Quanto indicato risulta confermato dall’art. 3 del d.lgs. 25 novembre 2016, n.222, che ha modificato l’art. 6 del Testo Unico in materia edilizia il cui articolato normativo si arricchisce di un comma e-quater, a mente del quale i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, eccezione per le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, per la tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

E’ in atto la fase 2, secondo l’ultimo D.P.C.M, importanti cambiamenti sono in arrivo anche per l’edilizia. L’OICE ha inviato alla Task Force, al Governo e all’ANAC alcune proposte riguardanti la riapertura in sicurezza dei cantieri edili: sarà importante osservare le regole per gestione della sicurezza sanitaria per ogni cantiere, attraverso sette punti da rispettare:

  • Necessità di cogenza delle linee guida, implementate opportunamente nei contenuti, per permetterne l’immediata fruibilità alla ripartenza, con criteri chiari ed omogenei, da tutti gli operatori della filiera;
  • Organizzazione e disponibilità di presìdi sanitari capillari su tutto il territorio nazionale, che siano riferimento efficace per le necessità degli operatori, capaci di indirizzarne gli adempimenti e di garantire supporto e vigilanza a tutti i processi produttivi avviati e alle imprese di tutte le dimensioni;
  • Disponibilità, senza restrizioni, dei dispositivi di contenimento necessari, con la creazione di filiere produttive nazionali per garantire in ogni cantiere DPI e termoscan, evitando blocchi delle attività appena riavviate per loro mancanza;
  • Definizione chiara delle responsabilità in capo agli attori della filiera, lato Committenza e lato Appaltatore, con riferimento puntuale ai rispettivi adempimenti fissati nelle line guida, onde evitare paralisi per conflitti di responsabilità;
  • Puntuale ed esaustiva esplicitazione delle modalità di aggiornamento dei PSC, di redazione delle procedure in capo all’Appaltatore, dell’aggiornamento connesso dei POS e del loro coordinamento con PSC e procedure
  • Esplicite modalità di verifica del rispetto degli adempimenti e formalizzazione degli esiti a beneficio dei risultati attesi;
  • Creazione di un Fondo alimentato con risorse pubbliche che ristori i maggiori costi sostenuti da tutti gli attori coinvolti nei processi di cantiere (DL, CSE, Appaltatore e Stazione appaltante) per l’impatto indotto dalle misure di contenimento del Covid 19, vera e propria “forza maggiore” imprevedibile.

La Camera ha dato ok per l’obbligo di pagamento dei lavori già eseguiti. Altre linee guida, riassunte per il settore edili:

  • proroga della validità dei titoli abilitativi e dei certificati (DURC incluso),
  • responsabilità attenuate per i ritardi nelle consegne dei lavori.

Di seguito analizziamo quanto previsto nel decreto.

Obbligo pagamento dei lavori già eseguiti
La Legge di conversione del decreto Cura Italia ha introdotto una previsione nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio e fino al 31 luglio 2020, in virtù della quale il committente è tenuto a pagare le imprese per i lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori, così come richiesto anche da ANAEPA e da tutta la filiera delle costruzioni. Una misura molto importante per tutte quelle imprese che sono ferme per effetto del DPCM del 22 marzo e che non sanno quando potranno completare i lavori pur avendo sostenuto le spese per l’acquisto dei materiali e per il pagamento dei lavoratori.

Proroga scadenza titoli abilitativi, certificati e DURC
Modificato la scadenza, inizialmente prevista al 15 giugno 2020, per tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, atti abilitativi e termini di inizio e di ultimazione dei lavori, previsti dall’articolo 15 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, che conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Tale disposizione si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La proroga riguarda anche il Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Ritardo consegna lavori, chi è il responsabile?

Altra disposizione per venire incontro alle imprese edili in merito a ritardi o inadempimenti contrattuali, ad esempio nella consegna dei lavori, derivanti dalle misure di contenimento del virus che devono essere tenute necessariamente in conto, al fine di escludere la responsabilità dell’appaltatore e il pagamento del risarcimento del danno, ai sensi degli articoli 1218 e 1223 del Codice Civile.