La Camera ha dato ok per l’obbligo di pagamento dei lavori già eseguiti. Altre linee guida, riassunte per il settore edili:

  • proroga della validità dei titoli abilitativi e dei certificati (DURC incluso),
  • responsabilità attenuate per i ritardi nelle consegne dei lavori.

Di seguito analizziamo quanto previsto nel decreto.

Obbligo pagamento dei lavori già eseguiti
La Legge di conversione del decreto Cura Italia ha introdotto una previsione nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio e fino al 31 luglio 2020, in virtù della quale il committente è tenuto a pagare le imprese per i lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori, così come richiesto anche da ANAEPA e da tutta la filiera delle costruzioni. Una misura molto importante per tutte quelle imprese che sono ferme per effetto del DPCM del 22 marzo e che non sanno quando potranno completare i lavori pur avendo sostenuto le spese per l’acquisto dei materiali e per il pagamento dei lavoratori.

Proroga scadenza titoli abilitativi, certificati e DURC
Modificato la scadenza, inizialmente prevista al 15 giugno 2020, per tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, atti abilitativi e termini di inizio e di ultimazione dei lavori, previsti dall’articolo 15 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, che conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Tale disposizione si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La proroga riguarda anche il Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Ritardo consegna lavori, chi è il responsabile?

Altra disposizione per venire incontro alle imprese edili in merito a ritardi o inadempimenti contrattuali, ad esempio nella consegna dei lavori, derivanti dalle misure di contenimento del virus che devono essere tenute necessariamente in conto, al fine di escludere la responsabilità dell’appaltatore e il pagamento del risarcimento del danno, ai sensi degli articoli 1218 e 1223 del Codice Civile.