Già in passato la giurisprudenza amministrativa, prima dell’informativa introdotta con l’articolo 6 del DPR, aveva definito che “la realizzazione di un pergolato sul lastrico solare di un edificio esistente, destinato a sostenere un impianto di produzione di energia elettrica, costituisce opera edilizia soggetta al regime delle opere assentibili (ex art. 22 d.P.R. 380/01)”. L’installazione di pannelli fotovoltaici, infatti, si considera attività edilizia libera, solo se i pannelli sono aderenti o integrati nei tetti o coperture di edifici esistenti (dal T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, sent. 15 giugno 2015, n. 883).”
Quanto indicato risulta confermato dall’art. 3 del d.lgs. 25 novembre 2016, n.222, che ha modificato l’art. 6 del Testo Unico in materia edilizia il cui articolato normativo si arricchisce di un comma e-quater, a mente del quale i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, eccezione per le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, per la tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.